Sezione Regionale controllo Lombardia n. 210/2019 Enti Locali – Posizioni organizzative – incremento indennità

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I magistrati in ordine alla possibilità di incrementare le indennità dei titolari di posizioni organizzative, negli enti privi di dirigenza, in conformità ai tetti previsti dalla normativa vigente, evidenziano che la deroga alla disposizione dell’articolo 23, comma 2, del d. lgs. n.75/2017 – che disciplina l’invarianza della spesa relativa al trattamento accessorio del personale al 2016, è stata introdotta dall’art. 11 bis, comma2, del d.l. n. 135/2018 disponendo che: “l’invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di posizioni organizzative, di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL relativo al comparto funzioni locali, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell’art. 15 del CCNL in parola. Il differenziale da escludere dal computo di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006”.

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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