Il comma 10 dell’art. 27 del CCNL del Comparto Sanità relativo al triennio 2016/2018 così espressamente recita: "ai fini del computo del debito orario, l 'incidenza delle assenze pari all’intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondere all’orario convenzionale di cui al comma 1 del presente articolo fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente CCNL o dalle disposizioni legislative vigenti".
Pertanto, la disposizione contrattuale prevede che si debba considerare corrispondente all'orario convenzionale di cui al comma 1 in questione l'incidenza di ogni assenza pari all'intera giornata lavorativa “fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente CCNL o dalle disposizioni legislative vigenti".
Poiché l'applicazione della medesima può generare, a seconda dei casi, debito orario o plus orario, l'eventuale recupero dovrà essere effettuato qualora non sia stato assolto il debito orario mensile in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL. Tra l'altro, in una prospettiva temporale più ampia di quella settimanale, l'applicazione del criterio dell'orario convenzionale per la definizione dell'incidenza delle assenze giornaliere produce una tendenziale compensazione dei debiti e delle eccedenze.