Una volta terminati i permessi ex art. 35 del CCNL Funzioni centrali 2016/2018, al lavoratore possono essere concessi ulteriori permessi ex art. 32 per le finalità di cui all’art. 35, dovendosi ricomprendere tali finalità (espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici) nella più generale casistica dei “motivi personali”?

  • Id: 26120
Precedente ID: CFC26

Il CCNL per il comparto Funzioni centrali sottoscritto il 12/2/2018 ha previsto all’art. 35 delle apposite causali di assenza per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Con ciò non ha inteso, tuttavia, obbligare il dipendente ad usufruirne, avendo espressamente fatto salva, ai sensi del comma 15 dell’art. 35 in esame, la facoltà per il lavoratore di ricorrere, in alternativa ai permessi di cui al medesimo articolo, anche ad altre causali di assenza, da richiedere e giustificare secondo le rispettive previsioni.

Sulla base di tale premessa si conferma, quindi, a fronte di una richiesta del dipendente in tal senso e ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio, la possibilità di accordare permessi ex art. 32 anche per assenze riconducibili alle esigenze di salute tutelate dall’art. 35.

Per mero scrupolo, si rammenta infine che l’art. 32 non prevede più la necessità di documentare le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’interessato, va comunque indicata nella richiesta.

Area/Comparto
  • Comparto funzioni centrali
Argomento
  • Permessi per motivi personali o familiari
  • Permessi retribuiti
  • Permessi terapie e visite specialistiche
Data pubblicazione

05 Giugno 2019



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