In materia, si ritiene opportuno evidenziare che, ai fini dell’interruzione del godimento delle ferie, l’art.28, comma 16, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, richiede espressamente che intervenga una malattia o di durata superiore a 3 giorni (quindi almeno 4) o che abbia comportato il ricovero ospedaliero.
Pertanto, in coerenza con tale disciplina, nel caso in esame, l’effetto interruttivo potrebbe ritenersi ammissibile solo ove siano presenti tali presupposti e, quindi, si sia trattato di un giorno di effettivo svolgimento della terapia salvavita in regime di ricovero ospedaliero, in conformità alle previsioni dell’art. 37 del medesimo CCNL del 21.5.2018.