Si conferma che la locuzione utilizzata nel comma 2 della disposizione contrattuale, facendo riferimento al “… caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell’ambito del procedimento penale, con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato..” esclude letteralmente la possibilità di rimborso in presenza di una sentenza di non luogo a procedere per mancanza della condizione di procedibilità.
Una diversa valutazione da parte dell’Azienda, eventualmente motivata dalla peculiarità e/o unicità del caso di specie, rientra nella specifica responsabilità gestionale della stessa.