Con riferimento al quesito in esame, l’art. 28, comma 3 e l’art. 29, comma 4, del CCNL del 2.11.2022 prevedono che “Nel computo degli anni di esperienza professionale…omissis…rientrano anche i periodi di servizio maturati con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell’Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo”. Il CCNL ha parzialmente innovato la disciplina prevedendo l’introduzione nel computo dei cinque anni di esperienza professionale anche dell’esperienza maturata “presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell’Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo”, allargando la possibilità di valutare –per l’attribuzione di eventuali incarichi – l’esperienza maturata nelle sole strutture ospedaliere private accreditate (e non tutte le strutture private accreditate esistendo anche poliambulatori di tale natura che difficilmente possono essere ritenuti utili per le caratteristiche delle strutture stesse).
E’ orientamento consolidato della scrivente Agenzia ritenere poi, che i periodi di lavoro a tempo determinato e/o a tempo parziale possano essere presi in considerazione ai fini della verifica del possesso del requisito di ammissione alle procedure per il conferimento degli incarichi di funzione, a condizione che siano stati svolti nel medesimo o corrispondente profilo con contratti di lavoro subordinato che rientrano nel campo di applicazione del CCNL. E’, diversamente, da escludere, per l’attribuzione di un incarico di funzione, l’eventuale esperienza professionale maturata con contratti di lavoro autonomo e/o di collaborazione coordinata e continuativa.