TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – Quale è la corretta interpretazione sulla decorrenza della previsione di cui all’art. 87, comma 10 del CCNL Area Sanità 2019-2021 relativo al riconoscimento dell’indennità di esclusività? Al Dirigente con rapporto di lavoro a impegno ridotto è riconosciuta l’indennità di esclusività con la corresponsione dei relativi arretrati per tutta la vigenza del CCNL?

  • Id: 35929

Con il CCNL 23.1.2024 è stata ripristinata la modalità di gestione dell’indennità di esclusività antecedente al CCNL 2016-2018 (che invece prevedeva il riproporzionamento) e i relativi costi sono stati previsti nell’ambito del complessivo finanziamento del triennio contrattuale, che decorre, dunque, dall’entrata in vigore di tale CCNL (ovvero dal 24.1.2024), non estendendo i propri effetti ai periodi precedenti. 

Area/Comparto
  • Area sanitàArea sanità
Argomento
  • Impegno ridotto
  • Indennità di esclusività
Data pubblicazione

10 Dicembre 2025



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