Con il CCNL 23.1.2024 è stata ripristinata la modalità di gestione dell’indennità di esclusività antecedente al CCNL 2016-2018 (che invece prevedeva il riproporzionamento) e i relativi costi sono stati previsti nell’ambito del complessivo finanziamento del triennio contrattuale, che decorre, dunque, dall’entrata in vigore di tale CCNL (ovvero dal 24.1.2024), non estendendo i propri effetti ai periodi precedenti.
TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – Quale è la corretta interpretazione sulla decorrenza della previsione di cui all’art. 87, comma 10 del CCNL Area Sanità 2019-2021 relativo al riconoscimento dell’indennità di esclusività? Al Dirigente con rapporto di lavoro a impegno ridotto è riconosciuta l’indennità di esclusività con la corresponsione dei relativi arretrati per tutta la vigenza del CCNL?
- Id: 35929
Area/Comparto
- Area sanitàArea sanità
Argomento
Data pubblicazione
10 Dicembre 2025