Premesso che l’art. 18 del CCNL si applica alle domande di ricostituzione presentate dall’entrata in vigore di tale CCNL ovvero dal 24 gennaio 2024, ai sensi del comma 2 terzo alinea il dirigente deve essere ricollocato, dalla data di ricostituzione del rapporto (ovvero la data di effettivo inizio del servizio) nella fascia di esclusività maturata al momento della cessazione.
Per quanto attiene le posizioni relative alla ricostituzione del rapporto di lavoro intervenute precedentemente l’entrata in vigore del CCNL 23.1.2024 e soggiacenti alle precedenti disposizioni contrattuali, si ritiene che alla data di entrata in vigore del predetto CCNL le stesse debbano essere rivalutate alla luce del nuovo contratto con decorrenza 24.1.2024. Resta inteso tuttavia che in nessun caso può essere riconosciuto alcun arretrato.