Posto che il valore orario delle prestazioni aggiuntive è stato aggiornato con il nuovo CCNL 23.1.2024 in 80,00 Euro lordi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell’Azienda ed Ente, si precisa che la dizione indicata nel comma 4 dell’art. 89 chiarisce che il riferimento è al corrispondente costo complessivo sostenuto per l’anno 2021 – detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità a prescindere dal valore orario. Le Aziende ed Enti infatti, in ogni caso, nell’applicare questa disciplina, sono chiamate a garantire l’invarianza finanziaria prendendo a riferimento il costo sostenuto per l’anno 2021 con le precisazioni sopra indicate. Tale limite può essere integrato con l’eventuale quota di cui all’art. 1, comma 4, lett. c) della Legge 3.8.2007, n. 120 e s.m.i., tenendo conto della eventuale perequazione e compensazione a livello regionale.
TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – In tema di applicazione dell’art. 89, comma 4 del CCNL Area Sanità 2019-2021 in ordine alla determinazione del limite finanziario del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al fine di fissare l’ammontare del vincolo da rispettare, annualmente a decorrere dal 2024, per garantire l’omogeneità del confronto, risulta corretto attualizzare l’aggregato di spesa 2021, applicando il valore minimo della nuova tariffa, fissato in 80 € lordi?
- Id: 33040
Precedente ID: ASAN122
Area/Comparto
- Area sanitàDirigenza sanitaria
Argomento
Data pubblicazione
17 Febbraio 2025