Il differenziale economico di cui all’art.16 comma 2 lett. b) non è un nuovo differenziale ma il valore complessivo di fasce già in godimento a decorrere dalle date di rispettiva attribuzione in applicazione del previgente art.12 del CCNL 2016-2018. Pertanto, ai fini del requisito del possesso di un periodo minimo di permanenza nel differenziale economico di professionalità in godimento di due anni il computo deve essere fatto dalla data di effettiva attribuzione dell’ultima fascia acquisita in applicazione del sistema previgente.
TRIENNIO 2019-2021 – CCNL 21.2.2024 COMPARTO – SEZIONE DELLA RICERCA – Può essere considerato utile il periodo di permanenza nella fascia nel previgente sistema di classificazione ai fini dell’attribuzione dei differenziali economici di professionalità al personale del ruolo della ricerca sanitaria per il profilo di collaboratore alla ricerca sanitaria?
- Id: 35931
Area/Comparto
- Comparto sanità
Argomento
Data pubblicazione
10 Dicembre 2025