Di seguito, si indicano le differenze esistenti tra il CCNL del comparto sanità per la generalità del personale ivi ricompreso e la specifica sezione della ricerca del medesimo contratto per quanto attiene la gestione degli incarichi:
- il CCNL del comparto prevede che la durata degli incarichi sia stabilita dal CCNL in cinque anni (cfr. art. 31, comma 3 CCNL 2.11.2022) con le sole eccezioni previste per il personale in comando e il caso dei limiti di età;
- il CCNL del comparto – sezione della ricerca, prevede che gli incarichi (ad eccezione di quello base) sono conferibili per una durata variabile da uno a cinque anni, durata individuata in sede aziendale (cfr. art. 5, comma 6 e art. 6, comma 7 CCNL 21.2.2024).
E ancora:
- il CCNL del comparto sanità, all’art. 31, comma 9 CCNL 2.11.2022 stabilisce che “Qualora, al termine dell’incarico [in quanto non derogabile la durata, ndr], la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, …omissis…”;
- il CCNL del comparto – sezione della ricerca, agli articoli 5, comma 7 e 6, comma 8, prevede che “A seguito delle valutazioni positive di cui all’art. 12 (Valutazione) riportate per tutto il periodo di durata dell’incarico, [in quanto la durata può essere definita in sede aziendale fra uno e cinque anni, ndr]…omissis…”.
Da quanto sopra esposto, per quanto attiene la sezione della ricerca, si evince che nel caso in cui la valutazione sia positiva per ciascuna annualità di tutto il periodo, l’incarico può essere rinnovato alle medesime condizioni o modificato a seguito di affidamento di ulteriori obiettivi o attività ovvero conferito un diverso incarico.
Il comma 8 degli articoli 5 e 6 del CCNL della sezione ricerca prevede i casi in cui può essere disposta la revoca, con atto scritto e motivato prima della scadenza dell'incarico che, per la peculiarità della sezione, può essere assegnato per una durata minima di un anno e massima di cinque (rinnovabili) ma che necessita comunque di valutazione positiva di tutte le annualità a prescindere dalla durata dell’incarico stesso e che prevede la sua revoca nell’ipotesi in cui l’ultima delle valutazioni annuali sia negativa; la disposizione della revoca in tal caso rimane una scelta dell’Istituto (“può essere disposta la revoca, con atto scritto e motivato…omissis...”).
Diversamente, il CCNL dispone (rif. art. 5, comma 9 e 6, comma 10) che al termine dell’incarico, ove l’ultima valutazione del periodo di valutazione annuale sia negativa o sia stata comminata una sanzione disciplinare superiore alla multa, si applichi (in tal caso senza alcuna possibilità di scelta o revisione) la revoca dell’incarico.