La fruizione delle ferie, sebbene costituisca un diritto irrinunciabile finalizzato al recupero psicofisico del lavoratore, è subordinata all’autorizzazione del dirigente che le concede anche in relazione delle esigenze organizzative dell’Ateneo. Ne consegue che è in capo al datore di lavoro, e non al lavoratore, il potere di disporre delle ferie al fine di conseguire il giusto equilibrio tra le esigenze di servizio e il diritto del lavoratore al proprio recupero psicofisico. Per tale motivo, la possibilità di un “diritto di revoca” delle ferie da parte del lavoratore finirebbe per attribuire a quest’ultimo il potere unilaterale di determinare il periodo di ferie, in contrasto con le finalità anzidette. Tenuto conto che l’art. 2109 del codice civile stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a contemperare le necessità dell’impresa e gli interessi del prestatore di lavoro, non si esclude che il dirigente possa, comunque, nella sua qualità di titolare del potere di determinazione delle modalità e dei tempi relativi alla fruizione delle ferie, accogliere l’eventuale richiesta del lavoratore di interrompere o revocare le ferie stesse già autorizzate, previa valutazione della ricaduta dell’accoglimento sulle esigenze funzionali ed organizzative dell’amministrazione.
Si può riconoscere al dipendente il diritto di “revocare” le ferie già autorizzate?
- Id: 28902
Precedente ID: CIRU8
Area/Comparto
- Comparto istruzione e ricercaUniversità
Argomento
Data pubblicazione
30 Settembre 2020