Per quanto attiene alle mansioni superiori, nelle relative disposizioni contrattuali vigenti ovverosia nell'art. 28 del CCNL del 7.4.1999 si rinviene una disciplina sostanzialmente conforme a quella presente nei CCNL degli altri comparti in base alla quale "6. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 2 ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni ...omissis1 ..., fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo ma non prevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista, il relativo importo è assorbito per la durata delle mansioni dall’indennità attribuita al profilo di riferimento."
La clausola negoziale sopra cennata, prevede, in dettaglio, quali voci stipendiali sono da prendere in considerazione ai fini della determinazione delle differenze retributive da erogare al dipendente assegnato alle mansioni superiori e va interpretata nel senso che se, ad esempio, il dipendente è inquadrato nella categoria C, fascia retributiva C5, il compenso sarà pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale della categoria C, corrispondente alla fascia retributiva C, e quello iniziale della categoria D, corrispondente alla fascia retributiva D. Tale compenso si aggiunge al trattamento stipendiale già percepito in corrispondenza della fascia retributiva di appartenenza.
Fermo restando, altresì, quanto percepito a titolo di RIA nonché "....di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo ma non prevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista, il relativo importo è assorbito per la durata delle mansioni dall'indennità attribuita al profilo di riferimento."
1 Il riferimento a "tabella 9 e 9 bis del CCNL 7 aprile 1999" è stato omesso in quanto superato da successivi CCNL.
26/02/2019