Su tale problematica, si può evidenziare quanto segue:
- a) nella vigente disciplina contrattuale del Comparto degli Enti Pubblici Non Economici non esistono disposizioni specifiche espressamente finalizzate alla disciplina della costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente negli enti di nuova istituzione, con le conseguenti difficoltà di corretta quantificazione dello stesso, per la mancanza “assoluta”, di riferimenti “storici”;
- b) tuttavia, in questa ipotesi, un utile punto di riferimento può essere la disposizione dell’art.4, comma 10, del CCNL del 14.3.2001, che prende in considerazione, ai fini dell’adeguamento delle risorse del fondo, anche l’ipotesi dello stabile incremento delle dotazioni organiche dirigenziali; si ritiene, infatti, che il caso dell’ente di nuova istituzione possa essere considerato come equivalente al caso dell’ente che incrementa la dotazione organica, dato che il nuovo ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale ed in relazione a questo quantificare le risorse per la contrattazione integrativa;
- c) data la mancanza di regole espresse in materia, le suddette indicazioni devono essere attentamente valutate ed applicate sempre con prudenza e cautela, onde evitare il determinarsi di possibili situazioni di illegittimità della spesa, con la conseguente possibile insorgenza di forme di responsabilità per danno erariale;
- d) ai fini della quantificazione delle risorse, si ritiene che l’ente possa procedere ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Tale valore medio sarà, poi, moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamenteavranno coperto i posti vacanti della dotazione organica (a seguito di concorso pubblico o di mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001). Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante, in quanto, anche di recente la Corte dei Conti ha dichiarato l’illegittimità di una quantificazione delle risorse decentrate effettuata con riferimento alla dotazione organica e, quindi, anche ai posti vacanti della stessa;
- e) in tal modo si avrà il primo ammontare delle risorse dell’ente che potrà essere, poi, successivamente da questo rivalutato, secondo le regole stabilite dai CCNL; nel prosieguo, l’ente, man mano che sono coperti i posti ancora vacanti, potrà integrare le risorse stabili, dal momento dell’effettiva assunzione del nuovo personale, applicando il medesimo sistema sopra descritto;
- f) nel caso in cui, dopo la effettiva istituzione del nuovo ente, a questo sia stato trasferito, in virtù di specifiche disposizioni di legge, personale in servizio presso altre amministrazioni o amministrazioni, con assegnazione anche delle relative risorse economiche per il trattamento accessorio, anche queste confluiscono in quelle generali del nuovo ente, non potendo essere considerate vincolate esclusivamente al pagamento del trattamento accessorio dello stesso. Infatti, il suddetto personale ormai dipende a tutti gli effetti dal nuovo ente e, conseguentemente, sarà remunerato secondo le condizioni stabilite dalla contrattazione integrativa di quest’ultimo per la generalità dei lavoratori da esso dipendenti;
- g) la possibilità di creare un fondo distinto per il personale trasferito, non trova alcun fondamento e legittimazione nella vigente disciplina contrattuale degli Enti Pubblici Non Economici. In tal modo, infatti, si evita il crearsi di possibili situazioni di disparità di trattamento del personale trasferito – sia in meliusche in pejus– derivanti dalla necessità di avvalersi per il trattamento accessorio dello stesso solo delle specifiche risorse che hanno accompagnato il loro trasferimento;
- h) in ogni caso, dopo la iniziale costituzione del fondo, la possibilità di incrementare ulteriormente lo stesso, come evidenziato nella precedente lett.e), resta comunque assoggettata al rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale contenuti nelle vigenti disposizioni delle leggi finanziarie.
Per completezza informativa, si evidenzia anche che le disposizioni dei contratti collettivi nazionali, che individuano analiticamente le risorse che compongono il fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente degli enti pubblici non economici sono, in particolare: gli articoli 1 e 32 del CCNL 16.2.1999; l’art. 4 del CCNL 14.3.2001; l’art. 25 del CCNL 9.10.2003, l’art. 5 del CCNL 8.5.2006 e l’art. 36, commi 1, 3 e 4 del CCNL del 1.10.2007, l’art. 1 del CCNL del 18 .02.2009 (code contrattuali) e l’art. 7 del CCNL del 18.02.2009 (per il biennio economico 2008-2009).
Sulla base della richiamata disciplina contrattuale, il fondo si compone, pertanto, delle seguenti risorse:
- a) risorse certe e stabili nel loro ammontare (cosiddette “risorse storicizzate”) che, una volta computate tra le disponibilità complessive, vi restano acquisite stabilmente (ad esempio, gli incrementi del fondo riconosciuti in occasione dei rinnovi biennali, come quelli previsti per il biennio 2004-2005, ai sensi dell’art. 5 del CCNL sottoscritto l’8.5.2006, oppure quelle calcolate, di anno in anno, in relazione ai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei cessati dal servizio, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. c, del CCNL sottoscritto il 14.3.2001);
- b) risorse variabili, la cui esistenza e la cui entità sono “incerte”, poiché correlate al verificarsi di eventi “incerti” (ad esempio, le somme derivanti da progetti di sponsorizzazione realizzati dall’ente ai sensi dell’art. 43 della legge n. 449/1997, come previsto dall’art. 31, comma 1, lett. e) del CCNL del 16.2.1999: tali somme sono disponibili solo se vengono attuati progetti di sponsorizzazione nelle forme previste dalla richiamata normativa).