L’art. 3, comma 2, del CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i. prevede che le organizzazioni sindacali rappresentative comunichino tempestivamente per iscritto alle amministrazioni i nominativi dei dirigenti sindacali elencati al precedente comma 1 che siano dipendenti dell’amministrazione stessa e che con le stesse modalità vengano comunicate le eventuali successive modifiche degli stessi.
Per quanto sopra, si evidenzia che la disposizione in esame non contempla alcun termine, né perentorio, né ordinatorio per l’esercizio di tale diritto.