La titolarità ad indire le assemblee sindacali è disciplinata dai contratti collettivi quadro sui diritti e le prerogative sindacali. In particolare l’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, del CCNQ del 30 novembre 2023, al comma 2, chiarisce quali siano i soggetti che possono indire le assemblee sindacali stabilendo che “Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) o dalla RSU unitariamente intesa”
In altre parole, l’assemblea può essere indetta dalla RSU a maggioranza dei suoi componenti e/o da:
- i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU (art. 3, co. 1, lett. b);
- i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’ACQ 7 agosto 1998 (art. 3, co. 1, lett. c);
- i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 10 dell’ACQ 7 agosto 1998 (art. 3, co. 1, lett. d);
- i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa (art. 3, co. 1, lett. e);
Da quanto sopra si evince che ai fini dell’indizione dell’assemblea sindacale non rileva che l’organizzazione sindacale rappresentativa avente titolo sia anche firmataria del CCNL ma occorre verificare che i dirigenti abilitati siano ricompresi nell’elenco di cui al comma 1 sopra riportato.