Il CCNL siglato il 21 maggio 2018, all'art. 87, comma l, chiarisce, con puntuale elencazione, i profili professionali a cui spetta l'indennità in questione qualora gli stessi espletino, come dipendenti dell'Azienda, "..in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare" che sono quelle identificate come tali dall'Azienda.
La norma non contiene alcuna ulteriore specifica in ordine alle finalità di tali prestazioni mentre qualifica espressamente tale indennità come giornaliera con la precisazione di cui al comma 2 secondo il quale "L' indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità per particolari condizioni di lavoro ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione."
Si segnala altresì che l'art. 26 del CCNL del 19.4.2004 è stato disapplicato dall'art. 93 (Decorrenza e disapplicazioni) del contratto in oggetto.