Quali sono i criteri per la verifica del requisito temporale previsto dall’art. 16, comma 2, lett. f), del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2022–2024, ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di sei anni?

  • Id: 37110

La disposizione contrattuale prevede la possibilità di attribuire un punteggio aggiuntivo al personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di sei anni.

Ai fini della verifica del requisito temporale, occorre fare riferimento esclusivamente alle date di decorrenza economica delle progressioni, considerando l’intervallo intercorrente tra la decorrenza dell’ultima progressione attribuita e la decorrenza della nuova progressione da conferire.

In tale prospettiva, l’espressione “da più di sei anni” deve essere interpretata nel senso che il periodo richiesto deve risultare integralmente decorso e superato, non essendo sufficiente il mero compimento di sei anni esatti.

Ne consegue che il requisito in parola risulta soddisfatto solo qualora tra le due decorrenze sia intercorso un intervallo temporale superiore a sei anni, mentre non può ritenersi integrato nel caso in cui siano trascorsi sei anni esatti.

Area/Comparto
  • Comparto funzioni centrali
Argomento
  • Classificazione professionale
  • Progressioni economiche
Data pubblicazione

07 Aprile 2026



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