L’art. 57 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, al comma 1, prevede una forma di sostituzione che possiamo definire “breve” del titolare di incarico di DSGA nel caso in cui lo stesso si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa. In tale ipotesi il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l’istituzione scolastica inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione o, in assenza di questi, nell’Area degli Assistenti, che a sua volta è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Tale incarico, comunque, non può eccedere la durata massima di 3 mesi continuativi, incluse le proroghe, e l’effettuazione della sostituzione è obbligatoria.
Al personale che, ai sensi del su citato comma 1, sostituisce il titolare di incarico di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, l’indennità di cui all’art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio.