Quale può essere la durata del primo incarico di direzione di struttura complessa e dell’eventuale successivo rinnovo?

  • Id: 25599
Precedente ID: ASAN8

L’articolo 24, comma 8, del CCNL del 3 novembre 2005 dell’area IV e l’art. 24, comma 9, del CCNL del 3.11.2005 dell’area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa) sono stati disapplicati dall’art. 23, comma 1, alinea 5, del CCNL dell’Area Sanità del 19/12/2019.

La normativa attualmente vigente in materia è la seguente.

L’art. 20, comma 3, del CCNL dell’Area Sanità del 19/12/2019 prevede espressamente in quali casi il primo incarico di direzione di SC può essere più breve rispetto alla durata prevista (che può andare dai 5 ai 7 anni). Negli stessi casi ovviamente anche i successivi rinnovi dell’incarico possono avere durata inferiore rispetto a quella originariamente prevista nel contratto individuale.

L’art. 20, comma 4, poi del medesimo CCNL dispone che gli incarichi in esame sono sempre rinnovabili (senza selezione) previa valutazione positiva a fine incarico.

Sulla durata dei rinnovi degli stessi incarichi successivi al primo, resta fermo quanto previsto dall’art. 15 ter, comma 2, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. ovverosia “Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.”

Area/Comparto
  • Area sanitàDirigenza sanitaria
Argomento
  • Affidamento incarichi dirigenziali
  • Incarichi dirigenziali
  • Responsabilità dirigenziale e valutazione
Data pubblicazione

07 Maggio 2020



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