Quale è la corretta applicazione della disciplina contrattuale relativa agli incarichi di funzione di cui agli artt. 19 e 20 del CCNL del 21.05.2018 del comparto sanità?

  • Id: 25067
Precedente ID: CSAN30a

Secondo le previsioni dell'art. 19 del CCNL del Comparto Sanità del 21/05/2018, l'Azienda può conferire  al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale unicamente gli incarichi di natura organizzativa il cui valore economico " sia definito in misura inferiore ad € 3.227,85", mentre gli incarichi organizzativi con valore uguale o eccedente tale importo, come pure gli incarichi professionali di qualsiasi valore, non sono conferibili al personale con rapporto di lavoro part-time.

Nella previsione dell'art. 20 del CCNL in questione, il compenso per lavoro straordinario  è incompatibile con la titolarità di incarico di funzione di natura organizzativa il cui valore sia uguale o superiore ad € 3.227,85, mentre è compatibile sia con la titolarità di incarichi di funzione di natura organizzativa di valore inferiore al predetto importo, sia con la titolarità di incarichi professionali indipendentemente dalla loro valorizzazione economica.

In applicazione delle disposizioni dell'art. 16. comma 4, poi, le funzioni di coordinamento sono confermate e valorizzate, esclusivamente, all'interno della graduazione dell'incarico  di organizzazione.

Gli incarichi di organizzazione con valorizzazione delle funzioni di coordinamento, richiedono, in ogni caso, l'appartenenza alla cat. D ( ivi incluso il livello economico DS) così come previsto per tutti gli incarichi di funzione dall'art. 19, comma l, del CCNL in esame. Gli altri requisiti il cui possesso è necessario per l'esercizio della funzione di coordinamento sono quelli previsti dall'art. 6, commi  4 e 5, della Legge  n.  43/2006 ovverosia:

"4.....a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al D.M 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al D.M 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore."

04/03/2019

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Classificazione professionale
  • Compensi per lavoro straordinario
  • Incarichi funzionali
Data pubblicazione

17 Luglio 2019



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