Per giustificare l’assenza dal lavoro imputandola a permesso ad ore di cui all’art. 35 del CCNL del 12 febbraio 2018 non è sufficiente la certificazione attestante una generica visita medica presso il proprio medico curante, ma è necessario che si tratti di una visita “specialistica”. Infatti, tale attributo non deve essere circoscritto soltanto alle “prestazioni” ma anche alle “terapie” e alle “visite”.
Per usufruire del permesso di cui all’art. 35 CCNL Funzioni Centrali è sufficiente la certificazione di presenza rilasciata dal proprio medico curante? Cosa si intende per “espletamento di visite”?
- Id: 26431
Precedente ID: CFC38
Area/Comparto
- Comparto funzioni centrali
Argomento
Data pubblicazione
27 Aprile 2020