L’accordo sottoscritto non considera “assunzione” la progressione di carriera.
Pertanto, se il passaggio in D si inquadra nella nozione di “progressione di carriera”, come prevista e disciplinata dalle norme di legge vigenti, l’informativa non va inviata (art. 2, comma 1, lett. b). Si ricorda che la progressione di carriera è attualmente disciplinata dall’art. 52 comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 3, comma 1 del D.L. n. 80/2021. Rientrano altresì nella nozione di progressione di carriera le procedure già previste e disciplinate dall’art. 22, comma 15 del d. lgs. n. 75/2017.