Nelle quattro ore previste per l’aggiornamento professionale dei dirigenti medici e veterinari sono da ritenersi inclusi i tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro?

  • Id: 25576
Precedente ID: AIV324a

La norma attualmente vigente in materia è l'art. 14 del CCNL del 3.11.2005 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria il  quale prevede  che  l'orario  settimanale  contrattuale per tale dirigenza è pari a 38 ore settimanali, comprendendo in esse le 4 ore previste per l'aggiornamento  professionale.

Il comma 4 di tale norma prevede con molta chiarezza che "Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali  della struttura di appartenenza  e non può in alcun modo comportare una mera riduzione  dell'orario  di lavoro.". Ne consegue,  che tali ore possono essere dedicate esclusivamente all'aggiornamento previa presentazione all'amministrazione di adeguata documentazione da cui sia evincibile la inerenza del corso all'area e alla disciplina di appartenenza e lo svolgimento non differibile e quindi necessariamente  coincidente   con l'orario di lavoro nonché la durata.

La norma suddetta e le altre norme contrattuali dedicate all'aggiornamento e alla formazione nulla dicono invece sull'inclusione nelle quattro ore anche dei tempi di percorrenza  da e per la sede di lavoro che pertanto non può ritenersi consentita.

Area/Comparto
  • Area sanitàDirigenza medica
Argomento
  • Formazione e aggiornamento professionale
  • Impegno di lavoro
  • Orario di lavoro
Data pubblicazione

13 Marzo 2020



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