Ai sensi dell' art.8, comma 5, del CCNL del comparto sanità del 21.5.2018 sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi contrattuali (lettera a) nonché i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance (lettera b).
Orbene, nell'applicazione dell'art. 8, comma 5, lett. b) va sicuramente richiamato quanto previsto dall'art. 84 del medesimo CCNL il quale stabilisce che la contrattazione integrativa destina la parte prevalente (più del 50%) delle seguenti risorse:
a) quelle di cui all'art. 80, comma 4, ovverosia gli importi variabili trasferiti, di anno in anno, dal fondo premialità e fasce al fondo condizioni di lavoro e incarichi così come previsto all'art. 81, comma 6, lett. d);
e
b) quelle di cui all'art. 81, comma 4, con l'esclusione di quelle derivanti da disposizioni di legge. Si fa pertanto riferimento solo alle risorse derivanti dai ratei di RIA di cui alla lett. e) e alle risorse regionali di cui alla lett. a);
al finanziamento degli istituti di cui all'art. 81 (lettere dalla a) alla t). Ma almeno il 30% di tali risorse deve essere destinato specificamente ai premi di cui all'art. 81, comma 6, lett. b) che sono quelli correlati alla performance individuale.
Sempre con riferimento all'applicazione dell'art. 8, comma 5, lett. b), in esame, e ai criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance, con particolare riguardo alla performance individuale, si rammenta altresì l'art. 82 il quale attribuisce una maggiorazione del premio individuale (non inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi erogati al personale valutato positivamente) al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.