Nell’ambito della trasferta, il tempo di viaggio impiegato per raggiungere la sede della missione, anche se nella stessa giornata non venga svolta alcuna attività lavorativa in senso stretto ma si effettui solo lo spostamento può essere considerato orario di lavoro e portato ad incremento delle ore di prestazione aggiuntiva confluite nella banca delle ore?

  • Id: 35062

L’istituto della trasferta, disciplinato dall’art. 82 del CCNL del 12.2.2018 prevede che al personale - oltre alla normale retribuzione - competa anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute di viaggio, di trasporto e di pernottamento nonché quello relativo alla consumazione dei pasti, graduando quest’ultimo a seconda della durata della trasferta da effettuare (comma 1, dalla lett. a) alla lett. f)).

Il comma 2, infine, stabilisce che solo per il personale autista si considera attività lavorativa “anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo”. Nel successivo comma 3, tuttavia, il Contratto Collettivo lascia alle Amministrazioni la libertà di prevedere e regolamentare (nei modi di cui al comma 11) eventuali altre categorie di lavoratori per i quali il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa “per i quali in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore”.

Fatti salvi i casi di cui sopra, il tempo di viaggio non può essere equiparato all’effettiva prestazione di attività lavorativa, ai fini del riconoscimento dei riposi o compensi e, pertanto, tali ore di viaggio finalizzate allo svolgimento della missione, non possono essere tenute in considerazione ai fini dell’inserimento delle stesse nella banca delle ore.

Area/Comparto
  • Comparto funzioni centrali
Argomento
  • Banca delle ore
  • Tempo di viaggio
  • Trattamento di trasferta
Data pubblicazione

09 Luglio 2025



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