L'art. 78, comma l del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, espressamente prevede che il cosiddetto "elemento perequativo" è corrisposto "una tantum" su base mensile nelle misure indicate nella stessa tabella D, per nove mensilità e per il solo periodo 1/04/2018 - 31/12/2018, in relazione al servizio prestato in detto periodo.
La clausola, pertanto, nel delineare il suo spazio applicativo, utilizza l'inciso "per nove mensilità per il solo periodo 1/04/2018 - 31/1212018" il che esclude che tale emolumento possa essere suscettibile di positivo apprezzamento ai fini del computo della tredicesima mensilità.