L’art. 14 del CCNL del 3.11.2005 dell’Area IV è stato disapplicato dall’art. 32 del nuovo CCNL dell’Area Sanità 2016/2018. La norma attualmente vigente in materia è l’art. 24 comma 4 del CCNL dell’Area Sanità 2016/2018 (Orario di lavoro dei dirigenti), il quale prevede che l'orario settimanale contrattuale per tale dirigenza è pari a 38 ore settimanali, comprendendo in esse le 4 ore previste per l'aggiornamento professionale che potrà essere anche facoltativo. Tale riserva di ore consente in pratica di giustificare l’assenza dal servizio durante l’orario dovuto.
Alla suddetta disposizione contrattuale si aggiunge poi, sempre per il personale dirigenziale dell’area sanita, l’art. 50, comma 4 il quale dispone che “La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall’Azienda o Ente con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell’Azienda o Ente” e il comma 5, il quale prevede che “l’aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative selezionate dai dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso alle ore previste dall’art. 24, comma 4, (Orario di lavoro dei dirigenti) e dall’art. 36, comma 1, lett. a), (Assenze giornaliere retribuite) senza oneri per l’Azienda o Ente. L’eventuale concorso alle spese da parte dell’Azienda o Ente è, in tal caso, strettamente subordinato all’effettiva connessione delle iniziative con l’attività di servizio.”
Pertanto, nel caso di una settimana con turni programmati su cinque giorni a copertura delle totali 38 ore settimanali dovute ma con esclusione dal servizio nel sabato, in cui si è svolta la formazione facoltativa programmata, è evidente che tali ore di formazione sono in esubero rispetto alle 38 ore settimanali dovute e non possono rientrare nella riserva ne tantomeno creare eccedenze.
Qualora invece nella settimana i turni programmati su cinque giorni non coprono le 38 ore di orario dovuto, le ore di formazione facoltativa svolte nel sabato quale giorno non di servizio potranno essere riconosciute ma solo fino al completamento dell’orario dovuto di 38 ore settimanali e mai quali eccedenze.