Il comma 10, dello stesso articolo in commento, così espressamente recita: "ai fini del computo del debito orario, l 'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondere all’ orario convenzionale di cui al comma l del presente articolo fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente CCNL o dalle disposizioni legislative vigenti".
In concreto, l'applicazione di questa regola comporta che in tutti casi di assenza giornaliera (ad esempio a titolo, di ferie, malattia, infortunio, congedo e permesso giornaliero), ai fini del computo del debito orario, va riconosciuto al dipendente un orario giornaliero pari alla misura dell'orario convenzionale.
Tale modalità applicativa può determinare, sulla singola giornata, il riconoscimento di un orario diverso (per eccesso o per difetto, a seconda dei casi) rispetto all'orario in concreto previsto in quella specifica giornata in base al piano delle presenze e dei turni. Va tuttavia considerato che, in una prospettiva temporale più ampia di quella giornaliera e/o settimanale, l'applicazione del criterio dell'orario convenzionale, per la definizione dell'incidenza oraria delle assenze giornaliere, produce una tendenziale compensazione degli eventuali debiti ed eccedenze generati sulla singola giornata di assenza.
12/03/2019