L'art. 27, comma 12, del CCNL del 21.5.2018 relativo al personale del comparto prevede, nella sua chiara dizione letterale, che "...sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere."
L’Azienda può riconoscere, ai dipendenti, per le operazioni di vestizione, svestizione e passaggi di consegna, un tempo maggiore di 15 minuti, così come stabilito dall’art. 27, comma 12, del CCNL del 21.05.2018 del comparto sanità?
- Id: 24993
Precedente ID: CSAN33
Area/Comparto
- Comparto sanità
Argomento
Data pubblicazione
18 Luglio 2019