L’aspettativa prevista dall’art. 12, comma 8, lett.ra b) del CCNL del comparto sanità del 20/09/2001 relativa ai “contratti a termine” può essere concessa anche durante il periodo di prova?

  • Id: 25091
Precedente ID: CSAN60a

Nulla è stato innovato, per quanto riguarda l’aspettativa prevista dall’art. 12, comma 8, lett.ra b) del CCNL del 20/09/2001 relativa ai “contratti a termine”  in quanto tale clausola  non è stata disapplicata  dal CCNL del 21 maggio 2018. E, nei pareri emessi dal 2002 ad oggi, l’Agenzia ha sempre affermato che non vi è discrezionalità per l’Azienda nella concessione, al dipendente a tempo indeterminato, di tale aspettativa la quale deve essere concessa per “…tutta la durata del contratto di lavoro a termine…” anche qualora tale contratto abbia decorrenza durante il periodo di prova.

Del resto, lo stesso art. 25, al comma 3, prevede espressamente che “Il periodo di prova è sospeso in caso  di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL…”

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Lavoro flessibile
  • Periodo di prova
  • Tempo determinato
Data pubblicazione

31 Marzo 2020



Skip to content