Con riferimento alla problematica in esame, allo stato non può che doversi confermare il contenuto di precedenti orientamenti applicativi nei quali l’Agenzia, a commento dell’art.16, comma 6, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, ha avuto modo di precisare che il presupposto del periodo minimo di almeno di 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa, atteso che in materia non può ravvisarsi alcuna delega negoziale del CCNL alla contrattazione di secondo livello.