L’amministrazione può consentire che vi sia un numero maggiore di RLS rispetto a quello previsto nella disciplina contrattuale, tenuto conto che nell’art. 47, comma 7 del D.Lgs. 81/2008 si individua un “numero minimo dei rappresentanti” in base al numero dei lavoratori impiegati nelle aziende o unità produttive?

  • Id: 31242
Precedente ID: CQRS160

Ai sensi dell’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, “il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”. Il successivo comma 7, invece, definisce il numero minimo, al di sotto del quale la contrattazione collettiva non può andare.

Conseguentemente per l’individuazione del numero degli RLS, si deve fare riferimento alla normativa contrattuale, in particolare all’art. 3 del CCNQ del 10/7/1996.

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Argomento
  • Rls
Data pubblicazione

13 Aprile 2021



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