Ai sensi dell’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, “il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”. Il successivo comma 7, invece, definisce il numero minimo, al di sotto del quale la contrattazione collettiva non può andare.
Conseguentemente per l’individuazione del numero degli RLS, si deve fare riferimento alla normativa contrattuale, in particolare all’art. 3 del CCNQ del 10/7/1996.