L’Amministrazione ha l’obbligo di fornire una risposta per iscritto che prenda atto dell’indizione della assemblea a seguito di quanto disposto dall’art. 4, comma 3 del CCNQ del 4 dicembre 2017?

  • Id: 31438
Precedente ID: CQRS191

Poiché il comma 3 dell’art. 4 prevede che “Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici”, si evince che l’amministrazione ha la facoltà di intervenire nell’esercizio del diritto sindacale esclusivamente al ricorrere di motivate condizioni eccezionali, restando impregiudicato il diritto dei soggetti sindacali aventi titolo ad indire l’assemblea e fatta salva la necessità di concordare i locali dove l’assemblea si svolge. Sarà onere dell’amministrazione fornire opportuna informativa alle articolazioni organizzative interne per consentire l’adozione delle misure atte a garantire la continuità della funzionalità dei servizi e per la necessaria rilevazione dei partecipanti. Si evidenzia, invece, l’opportunità di dare tempestiva comunicazione al personale in caso di rinvio o di annullamento dell’assemblea indetta.

Area/Comparto
  • Area funzioni centraliArea funzioni localiArea istruzione e ricercaArea presidenza del consiglio dei ministriArea sanitàArea sanitàComparto funzioni centraliComparto funzioni localiComparto istruzione e ricercaComparto presidenza del consiglio dei ministriComparto sanità
Argomento
  • Diritti e prerogative sindacali
  • Diritto di assemblea
Data pubblicazione

09 Febbraio 2024



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