La quota assegnata alle Confederazioni non ha un comparto/area predefinito, per cui queste ultime possono utilizzarla in qualsiasi comparto/area in favore di propri dirigenti sindacali in possesso dei requisiti previsti al comma 1, del richiamato art. 13. Va, inoltre, ricordato che l’art. 16 del CCNQ in parola contiene alcune clausole di flessibilità. Tra queste, appunto, quella contenuta al comma 4 che consente alle confederazioni rappresentative di poter far utilizzare i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari alle proprie organizzazioni di categoria anche nei comparti e aree ove queste non siano rappresentative.
In ogni caso, poiché detti permessi possono essere utilizzati esclusivamente per partecipare alle riunioni degli organismi direttivi statutari (nazionali, regionali, provinciali e territoriali), il dirigente sindacale che vi partecipa deve esserne necessariamente componente.