La quota dei permessi ex art. 13 CCNQ del 4 dicembre 2017 assegnata alle Confederazioni dove può essere utilizzata?

  • Id: 31399
Precedente ID: CQRS183

La quota assegnata alle Confederazioni non ha un comparto/area predefinito, per cui queste ultime possono utilizzarla in qualsiasi comparto/area in favore di propri dirigenti sindacali in possesso dei requisiti previsti al comma 1, del richiamato art. 13. Va, inoltre, ricordato che l’art. 16 del CCNQ in parola contiene alcune clausole di flessibilità. Tra queste, appunto, quella contenuta al comma 4 che consente alle confederazioni rappresentative di poter far utilizzare i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari alle proprie organizzazioni di categoria anche nei comparti e aree ove queste non siano rappresentative.

In ogni caso, poiché detti permessi possono essere utilizzati esclusivamente per partecipare alle riunioni degli organismi direttivi statutari (nazionali, regionali, provinciali e territoriali), il dirigente sindacale che vi partecipa deve esserne necessariamente componente.

Area/Comparto
  • Area funzioni centraliArea funzioni localiArea istruzione e ricercaArea presidenza del consiglio dei ministriArea sanitàArea sanitàComparto funzioni centraliComparto funzioni localiComparto istruzione e ricercaComparto presidenza del consiglio dei ministriComparto sanità
Argomento
  • Diritti e prerogative sindacali
  • Permessi sindacali
Data pubblicazione

12 Aprile 2023



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