L'art. 38, comma 1, del CCNL Comparto Sanità del 2016/2018 si riferisce ai tre giorni di permesso mensile di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/92 siano essi fruiti dal dipendente portatore di handicap o dal dipendente che assiste quest'ultimo.
A fronte della suddetta disposizione contrattuale, resta ovviamente fermo quanto previsto dall'art. 33, comma 6, della stessa legge 104/92, che riconosce il diritto del dipendente, portatore di handicap grave, di fruire, in alternativa, dell'agevolazione di cui a al comma 2 che prevede due ore di permesso giornaliero retribuito o dell'agevolazione di cui al comma 3 che prevede tre giorni di permesso mensile retribuito. Si rammenta che questi ultimi tre giorni di permesso mensile retribuito non sono frazionabili ad ore in base all' attuale formulazione della norma contrattuale in esame.