La certificazione redatta dall’organo medico competente, prevista dall’art. 40 comma 14, del CCNL del comparto sanità del 21.05.2018, può essere utilizzata anche per giustificare l’incapacità al lavoro in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita di cui all’art. 43 dello stesso CCNL?

  • Id: 24942
Precedente ID: CSAN27

Per le assenze disciplinate dall'art. 43, il comma 2, dello stesso articolo, precisa che l'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita, di cui al comma 1 dello stesso articolo, "deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende Sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle  strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni”.

Invece, il comma 4 del medesimo articolo 43  prevede che "I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale  o  dagli  istituti  o  strutture  accreditate  ove  è  stata  effettuata   la  terapia  o dal! 'organo medico competente."

Nella dizione "organo medico competente" si potrebbe ragionevolmente ritenere che possa farsi rientrare anche il medico di medicina generale ma la dizione opera un rinvio mobile alle vigenti disposizioni di legge in materia sull'interpretazione delle quali è istituzionalmente competente il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Malattia
  • Terapie salvavita
Data pubblicazione

18 Marzo 2019



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