Sul punto, occorre preliminarmente evidenziare che la questione sollevata attiene alle modalità applicative del citato decreto-legge, in merito alle quali potranno essere richiesti chiarimenti al Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico, cui peraltro il medesimo quesito risulta essere già indirizzato.
Per quanto attiene agli aspetti di competenza dell’Agenzia, relativi alla gestione dell’istituto contrattuale del preavviso, l’avviso della scrivente è nel senso che la disciplina del preavviso regolamentato dalla contrattazione collettiva (art. 67 del CCNL del 12/2/2018) non sembrerebbe automaticamente estensibile al più ampio periodo di preavviso con il quale deve essere presentata all’amministrazione la domanda di collocamento a riposo ai sensi dell’art. 14, comma 6, lett. c) del d.l. 28-1-2019 n. 4, tenuto anche conto delle diverse funzioni delle due tipologie di preavviso e della specialità della previsione di legge.
Conseguentemente, deve ritenersi che anche gli orientamenti applicativi dell’ARAN in merito all’istituto contrattuale del preavviso non siano estensibili al particolare preavviso introdotto dalla norma di legge.