Relativamente alla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali contenute nell’art 56 – quater, comma 1, lett. a), la scrivente Agenzia non può che confermare integralmente l’orientamento applicativo già espresso in materia che può così riassumersi:
- a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali, l’art.56 quater dello stesso CCNL ha individuato il Fondo Perseo-Sirio quale unico fondo destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti, nella quota da questi determinata, ai sensi dell’art.208, commi 4, lett.c), del D.Lgs.n.285/1992 e destinata a tale finalità;
- nel contempo, la nuova disciplina non esclude che siano mantenute le posizioni individuali eventualmente già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari e le relative risorse pregresse già confluite, nel rispetto delle scelte ed autonome determinazioni individuali degli interessati;
- tuttavia, non è possibile che, a far data dalla definitiva sottoscrizione del CCNL del 21.5.2018, le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’art.208, commi 4, lett.c), del D.Lgs.n.285/1992, possano essere ancora versate a fondi diversi dal Fondo Perseo – Sirio.
Con riferimento alla questione in esame, si ritiene, inoltre opportuno precisare che, a prescindere da ogni considerazione nel merito della decisione di un Tribunale, essa costituisce una sentenza di primo grado non confermata da altri gradi di giudizio e, pertanto, non può essere considerata un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Sulla base dell’art. 41, comma 6, del D.L.n.207 del 2009, inoltre, sembra doversi ritenere ancora sussistente il divieto di estensione dei giudicati (“6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato anche per gli anni successivi al 2008).