Va innanzitutto premesso che la reperibilità passiva è una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dall’effettiva prestazione di lavoro. Essa, infatti, si sostanzia nell’obbligo del lavoratore di rendersi disponibile per eventuale necessità, ma può verificarsi che egli non venga mai concretamente chiamato a compiere l’attività lavorativa.
Per il solo fatto di restare a disposizione in un giorno festivo, senza rendere attività lavorativa, dunque, l’art. 20 del CCNL 2016/2018, al comma 9, ha previsto quale forma di tutela la maturazione di un giorno di riposo compensativo, ma non la riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
La mera reperibilità, dunque, in quanto non equiparabile all’effettiva prestazione di lavoro, non fa scaturire la tutela piena, consistente nel riconoscimento di un giorno di riposo in sostituzione di quello non goduto, ma dà luogo ad una forma di ristoro sotto forma del diritto a un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il dipendente, quindi, ha diritto al riposo ma non alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale e, pertanto, dovrà svolgere per intero la sua prestazione lavorativa pari a 36 ore settimanali, da ridistribuire nei giorni della settimana non interessati dal riposo.