In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, i permessi giornalieri retribuiti per lutto, di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) del CCNL del comparto sanità del 21/05/2018, sono soggetti alla regola del riproporzionamento?

  • Id: 25079
Precedente ID: CSAN41a

Il CCNL 2016-2018 del comparto sanità all'art. 62, comma 9, non ha escluso espressamente dalla regola  del riproporzionamento anche i tre giorni di permesso per lutto e ciò diversamente da quanto previsto nell'art. 35, comma 11, del previgente  CCNL  integrativo  del  20.9.2001  del comparto sanità e da quanto previsto nei CCNL  2016-  2018  di  altri  comparti.  Tuttavia, come già più volte affermato negli orientamenti della scrivente Agenzia relativi a norme contrattuali previgenti di altro comparto, la regola del riproporzionamento non può comunque trovare applicazione nel caso dei permessi per lutto poiché la misura per essi prevista,  ovverosia  i tre giorni per ogni evento luttuoso e non per ciascun anno solare, non consente di effettuare un pro rata conforme alla percentuale di part  time verticale adottata nell' ambito del rapporto di lavoro.

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Lavoro flessibile
  • Part-time
  • Permessi lutto
  • Permessi retribuiti
Data pubblicazione

13 Marzo 2020



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