Il tempo necessario a partecipare a corsi di formazione organizzati dall’ente a quale istituto giuridico va imputato? Se la formazione si svolge in località diversa dalla sede abituale, il tempo di viaggio per raggiungere la destinazione come deve essere considerato?

  • Id: 34199

In materia occorre richiamare le disposizioni di cui all’art. 55, comma 6 del CCNL del 16 novembre 2022 secondo le quali “il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a tutti gli effetti”. Pertanto, su di un piano generale, qualora l’attività di formazione debba essere svolta fuori della ordinaria sede di servizio, per le diverse fattispecie sottoposte occorrerà fare riferimento alla disciplina di cui all’art. 57 “Trasferta”, del medesimo testo contrattuale, ove ne ricorrano i presupposti applicativi espressamente ivi analizzati.  Per quanto, in particolare, concerne il c.d. “tempo viaggio”, esso non va inariamente considerato come “tempo di lavoro”, salvo per quella parte necessaria a completare l'orario convenzionale della giornata (per non creare debito orario). Tuttavia, il comma 3 del richiamato art. 57 prevede alcune prestazioni lavorative per le quali esso può essere considerato “tempo lavoro”.  Spetta, comunque, ai singoli enti, all’interno della cornice contrattuale, individuare tali prestazioni lavorative.

Area/Comparto
  • Comparto funzioni locali
Argomento
  • Formazione e aggiornamento professionale
  • Trattamento di trasferta
Data pubblicazione

30 Aprile 2025



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