Ai sensi del comma 1 dell’art. 78, l’indennità professionale specifica di rischio radiologico in questione deve essere riconosciuta ai fisici sanitari e ai medici specialisti individuati con il rinvio all’art. 5, comma 1, primo periodo, della Legge 724/1994 ovvero “…. ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività.”
Per quanto attiene, in particolare, alla disciplina di Neuroradiologia, essendo essa una delle componenti dell’area radiologica, si ritiene che la stessa rientri fra i destinatari del beneficio di cui all’art. 5, comma 1, primo periodo della Legge 724/1994 sopra citata.