TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – Il riconoscimento dei benefici concessi al rischio radiologico ai dirigenti medici della disciplina di neuroradiologica è riconducibile al comma 1 dell’art. 78 (indennità professionale specifica) o al comma 2 del medesimo articolo (indennità di rischio radiologico ad esposizione permanente al rischio)?

  • Id: 35313

Ai sensi del comma 1 dell’art. 78, l’indennità professionale specifica di rischio radiologico in questione deve essere riconosciuta ai fisici sanitari e ai medici specialisti individuati con il rinvio all’art. 5, comma 1, primo periodo, della Legge 724/1994 ovvero “…. ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività.

Per quanto attiene, in particolare, alla disciplina di Neuroradiologia, essendo essa una delle componenti dell’area radiologica, si ritiene che la stessa rientri fra i destinatari del beneficio di cui all’art. 5, comma 1, primo periodo della Legge 724/1994 sopra citata.

Area/Comparto
  • Area sanitàArea sanità
Argomento
  • Indennità di rischio radiologico
  • Indennità professionali di sanità
Data pubblicazione

11 Settembre 2025



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