Il CCNL vigente 2019-2021 disciplina l’eventuale passaggio di un dipendente ad un profilo diverso e non ad attività improprie del profilo di inquadramento; la norma di riferimento è rinvenibile all’art. 18 “Passaggi di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente” dove il passaggio tra profili diversi della stessa area può avvenire a domanda dell’interessato e previa verifica dei requisiti ivi previsti. Il cambio di profilo comporta conseguentemente anche un mutamento di attività con effetti economici sulle indennità collegate al profilo.
Diversamente, l’assegnazione di un dipendente di un ruolo (es. sanitario, sociosanitario ecc.) ad altre attività non rientranti nel profilo di inquadramento, senza che intervenga una modifica del profilo, non fa venir meno l’obbligo di riconoscimento di tutte le indennità collegate al profilo quali, ad esempio, l’indennità infermieristica o di tutela del malato, l’indennità professionale specifica ecc. Resta tuttavia impregiudicata la specifica responsabilità aziendale in ordine all’utilizzo di personale di un ruolo cui il dipendente è inquadrato in attività non proprie del profilo, ad ogni conseguente effetto.