Il nuovo CCNL dell’area FL, siglato in data 16.07.2024, Sezione Segretari comunali e provinciali, all’art. 60, comma 5, prescrive che:
"5. Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell’Ente per l’incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell’Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione.". Dalla formulazione letterale, si evince chiaramente che la remunerazione del galleggiamento non costituisce una voce a parte, essendo invece parte integrante della stessa retribuzione di posizione, che non può essere inferiore a quella più alta dei dirigenti o incaricati di EQ negli enti senza la dirigenza.
Infatti, l'art. 50, comma 1, dello stesso CCNL, nel determinare la struttura della retribuzione del Segretario, stabilisce che;
"1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:
- a) trattamento stipendiale;
- b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- c) retribuzione di posizione;
- d) maturato economico annuo, ove spettante;
- e) retribuzione di risultato, ove spettante;
- f) diritti di segreteria, ove spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge in materia;
- g) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, ove spettante;
- h) indennità di reggenza o supplenza ove spettante, per gli incarichi di cui all’art. 62; i) altri compensi previsti da norme di legge.".