L’art. 70-septies del CCNL del 21.05.2018, al fine di evitare dubbi applicativi, ha confermato, espressamente, l'indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996, per il personale che viene assunto nei profili della categoria A o nei profilicollocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto dell’art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale.
Il CCNL 21.05.2018 non ha, quindi operato alcun intervento modificativo della richiamata disciplina contrattuale.