I tre giorni di permesso per lutto, disciplinati dall’art. 36, comma 1, lett. b), del CCNL Comparto Sanità relativo al triennio 2016/2018, devono essere fruiti in maniera consecutiva?

  • Id: 25015
Precedente ID: CSAN13

La norma contrattuale in questione  prevede soltanto che i tre giorni in questione siano fruiti entro sette giorni lavorativi  dal decesso senza alcuna specifica in merito alla consecutività.

Il chiaro dettato contrattuale non si presta, pertanto, a dubbi interpretativi e/o applicativi.

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Permessi lutto
  • Permessi retribuiti
Data pubblicazione

27 Novembre 2018



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