La disciplina previgente dell'art. 21, comma 2, del CCNL del 1/09/1995, come noto, consentiva il riconoscimento dei permessi per motivi personali e familiari con una modalità di fruizione esclusivamente giornaliera. nel limite di tre giorni annui.
Tale disciplina è stata sostituita, a far data dall’entrata in vigore avvenuta il 22.5.2018 (giorno successivo a quello della sottoscrizione), da quella contenuta nell'art.37, comma 2, secondo la quale: "Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari.".
Ma non si tratta di una forma di permesso ulteriore ed aggiuntivo.
I permessi orari per particolari motivi personali o familiari di cui all'art. 37 del CCNL del 21.05.2018 del Comparto Sanità sono sempre quelli di cui al previgente art. 21 del CCNL dell'1.9.1995 e s.m.i. anche se nella nuova disposizione è prevista una fruibilità ad ore fino ad un massimo di 18 e la possibilità di fruirne cumulativamente anche per la durata dell'intera giornata lavorativa.
Ne consegue, che i permessi per particolari motivi personali o familiari già fruiti prima del 22.5.2018 devono essere sottratti dal monte delle 18 ore di permesso retribuito di cui al sopra richiamato art.37 del CCNL del 21.5.2018.
Al fine della corretta determinazione del numero delle ore da detrarre, l'Azienda potrà fare riferimento alla previsione dell'art. 37, comma 2, lett. e), del medesimo CCNL del 21.5.2018, secondo la quale i permessi orari di cui si tratta: "possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’ intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore".
Pertanto, se un dipendente ha già fruito, ai sensi del più volte citato art.21, di due giorni di permesso per particolari motivi personali e familiari, l'ente procederà ad una decurtazione di 12 ore di quel monte orario annuo di 18 ore previsto dall'art.32, comma 1, del CCNL del 21.5.2018.
Se, invece, il lavoratore non ha usufruito, fino al 21.5.2018, di alcuno dei tre giorni annui di permesso di cui al previgente art.21, potrà ancora fruire, nel corso del 2018, delle 18 ore di permesso retribuite annue di cui all'art.37 del CCNL del 21.5.2018.