In ragione della modalità di fruizione ad ore già in essere con riferimento ai permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali disciplinati dal precedente CCNL Ministeri all’art. 18, si conferma la necessità di procedere allo storno dal monte ore dei permessi ex art. 32 del CCNL Funzioni centrali dei permessi già utilizzati prima dell’entrata in vigore del medesimo, sulla base di quanto effettivamente fruito.
I permessi retribuiti già fruiti ai sensi dell’art. 18 del precedente CCNL Ministeri fino all’entrata in vigore del nuovo contratto devono essere sottratti dal monte ore stabilito dall’art. 32 del CCNL 12/2/2018?
- Id: 26425
Precedente ID: CFC12
Area/Comparto
- Comparto funzioni centrali
Argomento
Data pubblicazione
07 Settembre 2018