La scrivente Agenzia, non può che confermare e ribadire, mutatis mutandis, il consolidato orientamento già espresso sulla questione e pubblicato nella raccolta "orientamenti applicativi" SAN 263, riportato di seguito, e concernente proprio la non cumulabilità dei permessi in parola:
I permessi retribuiti ex art. 4, comma l, L. n. 53/2000 sono cumulabili con i permessi retribuiti per particolari motivi personali e familiari e per lutto previsti dall'art. 37 del nuovo CCNL del personale del comparto Sanità?
Al riguardo, non possiamo che ribadire un consolidato orientamento dell'Agenzia in base al quale, per il personale a tempo indeterminato, il permesso retribuito di tre giorni per documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, previsto dall'art. 4 comma l, della L. n.53/2000 (menzionati anche nell'art.l6, comma l, del CCNL integrativo del 20.9.2001 del Comparto Sanità e nell'art.l4, comma l, del CCNL del 10.2.2004 per le aree dirigenziali), non si cumula con quello di cui all'art.21, comma 2, del CCNL dell'1.9.95 del Comparto Sanità (e analogo art.23, comma l lett. c) del CCNL del 5.12.1996 e s.m.i. delle aree dirigenziali) consistente nella possibilità di concedere tre giorni o 18 ore retribuite (si rammenta che, successivamente, la L. n. 133 del 2008 ne ha sancito l'obbligo di una fruizione esclusivamente ad ore) per particolari motivi personali e familiari debitamente documentati compresa la nascita dei figli. Infatti, i benefici introdotti dall'art.4, comma l, della Legge n.53/2000, poi regolamentati dall'art.1 del Decreto Ministeriale n. 278/2000, erano già stati previsti dal succitato art.21, comma 2, del CCNL del 1995 per il comparto e analogo art.23, comma l, lett. c) del CCNL del 5.12.1996 e s.m.i. delle aree dirigenziali) che nella generica dizione "per particolari motivi familiari e personali" ricomprendeva anche i casi di grave infermità di tale art. 4.
I permessi per lutto invece sono specificamente disciplinati dall'art.l6, comma 2, del CCNL integrativo del 20.9.2001 del Comparto Sanità e dall'art. 14, comma 2, del CCNL del 10.2.2004 per le aree dirigenziali i quali prevedono che "per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della legge n.53/2000 trova, invece applicazione la generale disciplina dei permessi per lutto, contenuta nel comma l, secondo alinea, dell'art.21 del CCNL del l settembre 1995" (e analogo art.23, comma l lett. b) del CCNL del 5.12.1996 e s.m.i. delle aree dirigenziali) con ciò volendosi tenere ferma la disciplina contrattuale sui permessi per lutto da ritenersi di maggior favore anche sotto il profilo quantitativo poichè prevede la possibilità di fruire di tre giorni consecutivi di permesso per ogni evento luttuoso da computarsi come giorni di calendario. Diversamente, l'art.4, comma l, della Legge n.53/2000 e il successivo Decreto Ministeriale n. 278/2000, prevedono che "i tre giorni lavorativi" siano unici sia in caso di lutto sia in caso di grave infermità.
La nuova disciplina contrattuale nulla ha innovato sotto tale specifico aspetto.
Pertanto, i permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari previsti dall'art. 37 del nuovo CCNL del 21.5.2018, nonostante la generale previsione di cui al relativo comma 2, lett. f), restano non cumulabili con il permesso retribuito di tre giorni per documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, previsto dall'art. 4, comma l, della L. n.53/2000 (menzionato anche nell'art. 16, comma l, del CCNL integrativo del 20.9.2001 del Comparto Sanità tutt’ora vigente) dal momento che la generica dizione “per particolari motivi familiari e personali” ricomprende anche i casi di grave infermità di tale art. 4.
03/08/2018